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Document 32023R1619

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1619 della Commissione dell’8 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi meteorologici avversi

C/2023/5341

GU L 199 del 9.8.2023, p. 96–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1619/oj

9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/96


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1619 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2023

recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi meteorologici avversi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nelle regioni di diversi Stati membri nella primavera del 2023, la produzione di frutta e verdura è stata gravemente danneggiata. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione dell’Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un’alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo.

(2)

A causa dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell’attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2023 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare azioni e misure, quali misure di gestione della crisi, volte ad affrontare l’impatto dei gravi eventi meteorologici avversi nel settore ortofrutticolo.

(3)

Nel quadro dei programmi operativi approvati, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare misure di prevenzione e di gestione delle crisi nel settore ortofrutticolo destinate ad aumentarne la resilienza alle turbative del mercato. Tuttavia, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono totalizzare più di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. Al fine di concedere una maggiore flessibilità a dette organizzazioni di produttori e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi per affrontare la turbativa del mercato causata dalle misure legate agli eventi meteorologici avversi, tale norma non dovrebbe applicarsi nel 2023. Questa deroga temporanea dovrebbe applicarsi ai programmi operativi che continuano ad essere attuati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

Inoltre, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute devono poter riorientare risorse nell’ambito dei rispettivi fondi di esercizio, compreso l’aiuto finanziario dell’Unione, verso le azioni e le misure indispensabili per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023. Per garantire che tali organizzazioni e associazioni siano in grado di fare questo, è necessario aumentare nel 2023 il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 portandolo dal 50 % al 60 % della spesa effettivamente sostenuta. Questa deroga temporanea dovrebbe applicarsi ai programmi operativi che continuano ad essere messi in atto alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117.

(5)

Gli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 hanno colpito duramente anche il settore vitivinicolo dell’Unione. I viticoltori che operano nelle regioni interessate degli Stati membri hanno infatti incontrato difficoltà eccezionali. In particolare, le condizioni meteorologiche eccezionali hanno loro impedito di realizzare lavori tipicamente effettuati in primavera, come la pulizia e la preparazione del suolo, l’impianto di nuove viti o l’innesto. Nelle regioni colpite da una siccità eccezionale tali attività sono impraticabili a causa dell’aridità del suolo e di condizioni estremamente sfavorevoli per la coltivazione di nuovi impianti, mentre nelle regioni colpite da inondazioni è impossibile svolgerle perché i vigneti risultano inaccessibili o distrutti dalle masse idriche.

(6)

L’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le autorizzazioni per gli impianti viticoli, comprese le autorizzazioni per nuovi impianti e le autorizzazioni per reimpianti, sono valide per 3 anni a decorrere dalla data in cui sono state concesse. L’articolo 68, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento stabilisce che le autorizzazioni concesse a seguito di una conversione dei diritti di impianto hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto originali. Durante il periodo di validità di ciascuna autorizzazione di norma i viticoltori preparano il terreno e si procurano le nuove viti in autunno, per poi procedere all’impianto nella stagione più adatta, vale a dire la primavera.

(7)

A causa degli eventi meteorologici avversi, i viticoltori in possesso di autorizzazioni all’impianto con scadenza nel 2023 da utilizzare nelle regioni colpite non hanno potuto avvalersi di tali autorizzazioni durante la primavera dell’ultimo anno di validità, come previsto. Poiché è impossibile prevedere la durata degli eventi meteorologici avversi e delle loro conseguenze, non è certo che i viticoltori abbiano la possibilità di utilizzare le loro autorizzazioni per gli impianti entro i rispettivi periodi di validità. I viticoltori sarebbero costretti a piantare le viti durante la stagione calda e quindi in un momento meno adatto del ciclo vegetativo, in condizioni difficili e con costi aggiuntivi, quando il settore vitivinicolo risente già di condizioni di mercato sfavorevoli.

(8)

Pertanto, anche al fine di evitare la perdita dell’autorizzazione per l’impianto o un rapido peggioramento delle condizioni in cui l’impianto dovrebbe essere effettuato, occorre concedere senza indugio una proroga della validità delle autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2023 nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi. La validità di tutte le autorizzazioni che scadono nel 2023 e che devono essere utilizzate nelle regioni colpite dovrebbe pertanto essere prorogata di altri 12 mesi a decorrere dall’attuale data di scadenza nel 2023, al fine di consentire ai viticoltori di piantare le viti nel 2024.

(9)

Tenuto conto delle difficoltà impreviste che i viticoltori delle regioni colpite incontrano a causa degli eventi meteorologici avversi, è opportuno consentire loro di rinunciare alle proprie autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2023, senza incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora non desiderassero più ampliare la propria superficie vitata.

(10)

Per quanto riguarda i viticoltori che detengono vigneti di nuovo impianto nelle zone gravemente colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 delle regioni interessate, i quali sono stati piantati, in previsione dell’estirpazione di una superficie equivalente, utilizzando autorizzazioni di reimpianto concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno prorogare di un anno il termine di quattro anni per l’estirpazione della superficie vitata precedente. Ciò consentirà ai viticoltori di beneficiare di un’ulteriore campagna di vendemmia rispetto alla superficie vitata precedente per compensare i danni subiti nei vigneti di nuovo impianto, dato che tali danni possono ritardare l’inizio dell’utilizzo della superficie di nuovo impianto o avere come conseguenza che la superficie di nuovo impianto debba essere nuovamente piantata. Di conseguenza, anche il termine di cui all’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (3) dovrebbe essere adattato.

(11)

È opportuno adottare disposizioni transitorie per le spese sostenute dopo il mese di dicembre 2022 nell’ambito dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 stabilisce che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Ai fini di tale disposizione, gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2023. Inoltre, gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono continuare ad applicarsi anche alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che entro il 15 ottobre 2023 tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate.

(12)

Tuttavia, a causa delle difficoltà impreviste incontrate dai viticoltori a seguito delle gravi conseguenze degli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023, per alcuni viticoltori è diventato impossibile attuare le operazioni di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 al fine di rispettare la soglia del 30 % della spesa da sostenere entro il 15 ottobre 2023. Si ritiene pertanto necessario ridurre la soglia del 30 % a una soglia del 3 %, al fine di garantire che i viticoltori che hanno iniziato ad attuare la misura, ma non hanno potuto procedere a causa delle condizioni meteorologiche impreviste, non vengano inutilmente penalizzati e possano continuare ad attuare la misura una volta che la situazione lo consenta. Questa flessibilità dovrebbe applicarsi solo ai viticoltori in possesso di autorizzazioni per il reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023.

(13)

La situazione generale costituisce un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di detto regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato esistente o a una precisa minaccia di turbativa del mercato, né è collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(14)

In considerazione dell’eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera del 2023, è necessario alleviare tali difficoltà derogando solo nella misura strettamente necessaria ad alcune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117.

(15)

Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo

1.   In deroga all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nell’ambito del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2023 per quanto riguarda le zone colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 indicate dagli Stati membri.

2.   In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’aiuto finanziario dell’Unione a favore dei fondi di esercizio di cui alla medesima disposizione, concessi nel 2023 alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 indicate dagli Stati membri non supera l’importo del contributo finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2023 ed è limitato al 60 % della spesa effettivamente sostenuta.

Articolo 2

Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo

1.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e all’articolo 68, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per gli impianti concesse a norma degli articoli 62, 64, 66 e 68 di detto regolamento che scadono nel 2023 e devono essere utilizzate nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 scadono soltanto 12 mesi dopo la loro data iniziale di scadenza.

2.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2023 e devono essere utilizzate nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 non sono passibili delle sanzioni amministrative, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2023 che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono prorogare il termine stabilito per l’estirpazione fino alla fine del quinto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti nei casi in cui la superficie di nuovo impianto sia stata gravemente colpita dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 nella misura in cui l’inizio dell’utilizzo di tale superficie abbia subito un ritardo o debba essere nuovamente piantata.

Entro 2 mesi dalla presentazione della domanda di proroga del termine stabilito per l’estirpazione, gli Stati membri informano il richiedente dell’approvazione o del rigetto della sua domanda. In caso di rigetto, gli Stati membri ne informano il richiedente.

Se l’estirpazione non è effettuata dal viticoltore entro la fine del periodo di proroga, si applica l’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.

I viticoltori che beneficiano della proroga non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare fino alla fine del periodo di proroga.

Articolo 3

Deroghe temporanee alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117 per quanto riguarda l’applicazione degli articoli da 39 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117, gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma dell’articolo 46 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che:

a)

entro il 15 ottobre 2023 tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 3 % del totale delle spese pianificate;

b)

tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

Gli Stati membri provvedono a che tale deroga si applichi soltanto ai viticoltori in possesso di autorizzazioni di reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 9 agosto 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).


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